Criminal appeal dismissed for lack of specificity and inadmissibility regarding Article 124 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agatino D'Amico inadmissible, ruling that the sole ground raised was legally insufficient. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found these claims lacked concrete specificity and violated the principle that appellate courts cannot substitute their own factual assessment for that of the trial court. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and outside the scope of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely request a re-evaluation of evidence or facts, as the appellate court cannot substitute its own assessment for that of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO AGATINO nato a CATANIA il 03/10/1968 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Agatino D'Amico; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e non consentito in questa sede, è anche manifestamente infondato; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168 - 01), secondo cui, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 nov