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Ordinanza — n. 7832/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and oversteps on sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found these complaints generic and unrelated to specific factual errors in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 61, n. 7 e n. 11 c.p.; Art. 581 c.p.p. requires specific grounds for appeal; generic complaints regarding sentencing or evidence re-evaluation are inadmissible as they lack correlation with specific judicial errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal sentencing discretion Code of Criminal Procedure re-evaluation of evidence motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 61, n. 7 c.p.
Art. 61, n. 11 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANIO MEGO LUCA nato a IVREA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Ganio Mego; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento a tutti i capi d'imputazione e in relazione alla configurabilità dei reati e alla loro riconducibilità al ricorrente, alla configurabilità delle aggravanti di cui all'art. 61, n. 7 e n. 11 cod. pen., alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto al trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione del Fa pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il