Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishability and sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mattia D'Angelo inadmissible due to a lack of concrete specificity in his legal arguments. The appellant alleged violations of law and evidentiary flaws concerning the application of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the imposition of sanctions. The court rejected these claims because they merely repeated the appellate court's reasoning without identifying specific distortions of procedural issues or proposing a distinct factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360-bis, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must demonstrate concrete specificity by identifying precise distortions of procedural issues; generic complaints regarding non-punishability or sentencing that do not correlate with the complexity of the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO MATTIA nato a COMISO il 11/12/1999 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mattia D'Angelo; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato e della riconducibilità della responsabilità al ricorrente, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il