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Ordinanza — n. 7829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and vague sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds and vague arguments regarding sentencing. The appellant alleged violations of criminal law and procedural defects, but the court found these claims generic and failing to identify precise errors in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: Appeals must meet specificity requirements under Art. 581, and sentencing discretion is reviewable only if based on arbitrary or illogical reasoning rather than a re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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lack of specificity sentencing discretion procedural admissibility criminal appeal court costs abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., nonché i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Ganio Mego; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Ganio Mego; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv.
Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo
285519 - 01; Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv.
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia
284659 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
279908; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANIO MEGO LUCA nato a IVREA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Ganio Mego; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., nonché i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto al trattamento sanzionatorio, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 - 01; Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il