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Ordinanza — n. 7826/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Maragas Luca and Maragas Antonio inadmissible. The appellants argued for a different factual reconstruction and source credibility assessment, but the court noted that Italian law strictly prohibits the Supreme Court from re-evaluating evidence or logic used by lower courts. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical soundness of the lower court's decision due to procedural preclusion.

Parole chiave

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procedural preclusion Court of Cassation re-evaluation of evidence inadmissible appeals Italian civil procedure norme edilizie comunali urbanizzazione particolare revisione della pianificazione del territorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARAGAS LUCA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/01/1995 MARAGAS ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/02/1968 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Maragas Luca e Maragas Antonio; considerato che i motivi d'impugnazione si fondano sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre