Italian court dismisses request for remittal due to lack of precision and missed deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible for manifest unfoundedness and failure to meet statutory time limits. The applicant, Soriano Leone, alleged potential prejudice from prosecutorial favoritism but failed to provide specific details regarding the alleged local situation. The court ruled that such requests must precisely define facts under Article 45 of the Code of Criminal Procedure and were not notified to other parties within the seven-day deadline required by Article 46.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, 46 c.p.p.; The request for remittal must precisely identify the grave local situation and specific factual grounds, failing which it is inadmissible for lack of clarity and procedural non-compliance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso il provvedimento del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Soriano Leone, indagato nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, adduce senza fornire dettagli una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta a presunti favoritismi del Pubblico Ministero.
2. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
3. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza. Inoltre risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto dall'art.46 cod. proc. pen. non essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alla altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleria del giudice.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00. PQM La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Co liere estensore Il Presiden