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Ordinanza — n. 7644/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7644/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7644/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONATE° MATTEO nato a MAGLIE il 01/02/1995 DONATEO GIUSEPPE nato a CASTRIGNANO DE' GRECI il 26/05/1961 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, considerato che perché si configuri l'atto arbitrario è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico o si avvalga del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile, ne consegue che neppure la mera illegittimità dell'atto si identifica con l'arbitrarietà del medesimo; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita Capraro Rossano, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

Regesto Legislator

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art. 393-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7644/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); Da quanto precede deriva la inunnnissibili9 del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente 7Ziztla—Gasag-~01—al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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intervento nel diritto internazionale pubblico esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario controllo della commisurazione della pena esclusione del dibattimento pubblico aggiudicazione di appalto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
275882); Da quanto precede deriva la inunnnissibili9 del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONATE° MATTEO nato a MAGLIE il 01/02/1995 DONATEO GIUSEPPE nato a CASTRIGNANO DE' GRECI il 26/05/1961 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, considerato che perché si configuri l'atto arbitrario è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico o si avvalga del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile, ne consegue che neppure la mera illegittimità dell'atto si identifica con l'arbitrarietà del medesimo; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita Capraro Rossano, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); Da quanto precede deriva la inunnnissibili9 del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente 7Ziztla—Gasag-~01—al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i< ricorsò e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Co igliere estensore Il