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Ordinanza — n. 7640/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific statutory arguments in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Scialpi Alessio inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the primary argument regarding Article 131-bis of the Penal Code was not raised in the appellate proceedings, violating procedural requirements. Additionally, other claims were deemed generic repetitions of previously examined arguments, rendering them ineligible for re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not raised in the lower court or are merely generic repetitions of arguments already fully examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural default generic arguments reiterative claims court costs condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a)
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782
Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); ritenuto che le altre questioni dedotte in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALPI ALESSIO nato a MANDURIA il 07/08/1995 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente Scialpi Alessio riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre a non essere stato dedotto nei motivi di appello (cfr. Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); ritenuto che le altre questioni dedotte in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante dell'art. 62 comma 1, n.3 c.p., nonché in punto di recidiva e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano generiche perché reiterative dei motivi di appello, già vagliati con motivazione congrua, le cui argomentazioni non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Consigl' estensore Il President