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Ordinanza — n. 7639/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele D'Ambrosio inadmissible because it was submitted outside the legal deadline. The appellate court in Bari had previously rejected the appeal as entirely unspecified and lacking objections regarding the expiration of the appeal period. Consequently, the higher court upheld this decision, ruling the filing untimely and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal filed outside the statutory time limit is inadmissible, and the appellant must bear the procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit procedural costs criminal procedure code untimely filing court of cassation procedural default motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/03/1975 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; , Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello di D'Ambrosio Michele perché proposto fuori termine; ritenuto che il ricorso del tutto aspecifico perché nulla obietta in merito alla scadenza del termine di impugnazione; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il Co 'ere estensore Il Presidente