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Ordinanza — n. 7638/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription; defense lawyer's absence did not suspend prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance judgment that the crime had expired. The appellant argued that the first-instance judgment date should have triggered prescription, but the court found that periods of suspension due to the defense lawyer's collective absence and the pandemic justified the later declaration. Consequently, the court ruled that the lawyer's absence did not constitute a legitimate impediment to suspend the prescription period beyond the statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18; Art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.: The absence of the defense lawyer due to collective court suspension does not constitute a legitimate impediment to suspend the prescription period, and the statutory maximum suspension limit applies.

Parole chiave

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criminal prescription defense lawyer absence collective court suspension legitimate impediment statutory time limit appeal inadmissibility criminal procedure code termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
284154); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
284154); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023
(Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORUSSO GIUSEPPE nato a ADELFIA il 22/06/1969 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente revoca delle statuizioni civili è manifestamente infondato in quanto anche considerando solo i periodi di sospensione, correlati al rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (gg.238 dall'udienza del 22/10/2019 a quella del 16/06/2020) e quelli relativi alla sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19 per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giustifica la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (7 marzo 2023), tenuto conto della data di consumazione del reato al 5/1/2015, e considerato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il Con liere estensore Il Pre