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Ordinanza — n. 7637/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Antonio Bucci's appeal inadmissible and ordered him to pay €3,000 in costs. Bucci argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances for his evasion, but the court found his complaint too generic. The court ruled that without an effective comparison with the lower court's adequately reasoned evaluations, the appeal must be rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint mitigating circumstances evasion penalty Article 616 c.p.p. attenuazione della pena anticipi delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 19/09/1995 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto per la totale mancanza di giustificazioni dell'evasione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Bucci Antonio al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 20 gennaio 2025 Il Consigli e estensore Il Presidente