Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's grounds too generic and unsupported. The court ruled that because the lower court adequately motivated its decision by citing prior criminal precedents and recidivism, no effective comparison was necessary, rendering the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a lack of effective comparison with the lower court's adequately motivated reasoning, as judicial evaluations are not subject to review when logically sound.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSIENTI DANILO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/06/1980 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando i numerosi precedenti penali e la ravvisata sussistenza della recidiva in difetto di elementi positivi di valutazione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il igliere estensore Il Presidente