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Ordinanza — n. 7634/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and improper evidence review by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay €3,000 in costs. The appellant argued against a conviction for threats and alleged non-punishability under specific articles, but the court found these claims generic without objective evidence. The court held that the appellate court properly evaluated the evidence and its reasoning was free from logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of non-punishability or improper evidence assessment without concrete factual errors are inadmissible as they improperly invade the exclusive competence of the appellate court to evaluate the weight of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal evidence assessment review non-punishability cause appellate court competence threats against officials procedural costs award minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis c.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Stella Alessandro al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA ALESSANDRO nato a FOGGIA 11 14/09/1996 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti presso il suo domicilio, ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; ritenuto che le altre doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. per la gravità delle minacce;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Stella Alessandro al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Con ere estensore Il Presi