Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as personal filing by defendant is prohibited by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Bucci inadmissible because the law prohibits defendants from filing cassation appeals personally. The court held that technical representation is mandatory for all appeals, making personal defense unreasonable given the high qualification required and the availability of state-funded legal aid. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing proceedings, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The principle of technical representation applies to all appeals to the Supreme Court, rendering personal filing by the accused inadmissible due to the requisite professional qualification for defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 19/09/1995 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avn,v)2o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da Bucci Antonio contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 gennaio 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il Co liere estensore Il Pre