Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual censure on habitual behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and failed to articulate specific censure regarding the habitual nature of the defendant's behavior. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court noted the existence of prior recidivism and similar offenses already defined by that provision. Consequently, the court ruled that the genericity of the appeal rendered the criticism of the lower court's reasoning evident and unfounded, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on generic grounds without specific factual censure regarding the habitual nature of conduct is inadmissible when the lower court's decision implicitly relies on established precedents defining the same conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/03/1987 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di specifiche censure riferite non già alla gravità del fatto ma alla sussistenza di elementi che potessero escludere in carattere abituale del comportamento, in ragione della riconosciuta recidiva reiterata e del precedente per evasione già definito con l'applicazione della predetta causa di non punibilità e del precedente del 2013 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale della stessa indole rispetto a quello di evasione; ritenuto che la genericità del motivo di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. facendo implicito riferimento ai precedenti specifici; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il Con • i« 'ere estensore # Il Presidente