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Ordinanza — n. 7629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty agreement rights under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Campisi's appeal inadmissible without formalities, confirming the lower court's penalty reduction agreement. Campisi argued a generic error in evaluating the penalty amount, but the court noted he had already waived other appeal grounds to accept the settlement. The ruling emphasizes that the discretion granted by Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects that bar subsequent challenges to the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure not only limits the cognizance of the second-instance judge but also has preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, rendering any subsequent challenge to the agreed penalty terms inadmissible.

Parole chiave

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penalty agreement waiver of appeal preclusive effect second instance inadmissible appeal discretionary power procedural preclusion scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
925/2024 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
925/2024 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI VINCENZO nato a AVOLA il 13/03/1968 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato aa alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Campisi Vincenzo contro la sentenza n. 925/2024 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici l'errore di valutazione sull'entità della pena in cui sarebbe incorso l'imputato nel prestare il proprio assenso, il motivo di ricorso appare sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente inammissibilità perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;lt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 20 gennaio 2025 liere estenso