Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely a reproduction of the appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of the original appeal act. The appellant argued against the conviction for tax evasion and resistance, but the court noted these arguments did not adequately confront the lower court's reasoning regarding the appellant's intent to evade detection. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the original appeal without presenting new arguments or sufficient motivation to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE SEBASTIANO nato a PALAGONIA il 29/06/1972 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 32403/24 - ARDIZZONE Sebastiano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.385 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tali motivi sono tutti riproduttivi dell'atto di appello; Considerato, in particolare, che i primi due motivi di ricorso - che prospettano la mancanza del dolo sia in relazione all'evasione che alla resistenza - non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta consapevolezza del ricorrente di violare la legge penale.
Invero, i giudici di merito correttamente hanno evidenziato la sussistenza dell'elemento psicologico individuandolo nella finalità di sottrarsi al controllo degli agenti per evitare l'accertamento dell'evasione (cfr. p. 5 della sentenza). Considerato, poi, che, quanto ai restanti motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e alla negata esclusione della recidiva, i giudici di appello hanno correttamente motivato valorizzando la complessiva gravità del fatto, desunta anche dalla obiettiva pericolosità della condotta (cfr. p. 6 della sentenza).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec