Criminal appeal dismissed for genericity regarding home detention breach and sentencing under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding that unauthorized departure from home detention constituted a crime under Article 385 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellate court had already provided sufficient reasoning by applying established case law that any unauthorized departure constitutes the offense regardless of duration or distance, and that the appellant's abuse of permissions precluded generic mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific reasoning of the lower court, which has already correctly applied the principle that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of evasion under Article 385 of the Penal Code.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCIA CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 20/10/1980 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di L'Aquila che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, ciò anche in considerazione della ravvisata assenza di correlazione tra l'uscita per svolgere attività fisica e l'autorizzazione riferita allo stesso giorno; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del ravvisato abuso degli ampi permessi di cui godeva; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Saccia Claudio al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Con liere estensore Il Presidente