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Ordinanza — n. 7623/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for remitted evidentiary review and specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Yemen Bada Yemeni Ahmes inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court held that arguments regarding the evaluation of evidence belonged exclusively to the Court of Appeal of L'Aquila, which had provided adequate and logical reasoning based on shared legal principles. Furthermore, complaints about sentencing and the exclusion of specific aggravating circumstances were deemed entirely unrelated to the core argument of equivalence with general mitigating circumstances, rendering them aspecific.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61, n.2 c.p.: Appeals challenging the assessment of evidence are inadmissible if the lower court has provided sufficient and logical reasoning based on shared legal principles, while complaints unrelated to the main legal issue are considered aspecific and do not justify remittal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence evaluation remittal specificity of complaints aggravating circumstances exclusion court costs and fines minaccia nel diritto penale pene e misure persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Yemen Bada Yemeni Ahmes al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
Art. 61, n.2 c.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YEMEN BADA YEMENI AHMES nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti per assicurarsi l'impunità delle violazioni contravvenzionali al medesimo ascritte; ritenuto che le altre doglianze - riferite alla determinazione della pena ed all'esclusione della sola aggravante dell'arma impropria - attesa la manifesta infondatezza delle censure relative alla seconda aggravante di cui all'art. 61, n.2 c.p., sono del tutto aspecifiche rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Yemen Bada Yemeni Ahmes al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 sigliere estensore Il Pres