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Ordinanza — n. 7622/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape from home detention under Art. 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for escape from home detention, arguing the duration and distance of the movement were irrelevant. The court rejected these claims, affirming that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of specific circumstances or mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of escape from home detention is consummated by any unauthorized departure from the designated location, rendering arguments regarding the duration, distance, or specific motives of the movement legally irrelevant and insufficient to challenge the conviction.

Parole chiave

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escape from home detention genericity of appeal Art. 385 Penal Code inadmissible appeal unauthorized departure criminal procedure home detention violation uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SALVATORE nato a CATANIA il 18/09/1990 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, ciò anche in considerazione della ravvisata assenza di correlazione tra l'orario dell'uscita e l'autorizzazione riferita allo stesso giorno, per le modalità del controllo avvenuto mentre l'imputato si stava dirigendo verso la propria abitazione; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la recidiva reiterata vietata per legge; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Rizzo Salvatore al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Con jtere estensore Il Presiden