Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on habitual behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal by Di Gioia Salvatore inadmissible because the Court of Appeal of Ancona provided sufficient reasoning regarding the habitual nature of the defendant's conduct. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found no logical flaws in the lower court's evaluation of specific prior offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal provides adequate motivation on the existence of habitual behavior, as such evaluations based on specific prior offenses are not subject to re-evaluation in the appeal stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA SALVATORE nato a VENOSA il 07/01/1984 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente Di Gioia Salvatore riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello di Ancona fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, in ragione dei plurimi precedenti specifici per reati della stessa indole che denotano una devianza "non occasionale", (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970;
Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d so il 20 gennaio 2025 Il Co f i liere estensore Il Presidente Ric do Amoroso Maria Sli,jvia Giorgi Oàe r DEPOSITATA IN GAI` ,E.LLERIAF