Cassation court dismisses appeal as facts are within appellate court's exclusive competence and non-punishment claim is generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to apply the non-punishment provision of Article 393-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that factual assessment belongs exclusively to the Court of Appeal and the non-punishment argument lacked specific factual basis to appear arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals regarding the evaluation of evidence and the application of the non-punishment provision are inadmissible if they do not demonstrate a specific factual error, as such matters fall within the exclusive competence of the Court of Appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE PAOLA nato a ANCONA il 12/04/1975 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente Paola Casagrande al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Coiere estensore Ì Il President