Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's detailed factual findings on violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hamrouni Karem inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The lower court had already thoroughly reconstructed the facts, proving the defendant's violent conduct during a police escape attempt rather than mere passive resistance. Consequently, the court rejected the generic criticisms and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not provide a detailed reconstruction of facts, as the court of first instance has already congruently motivated its findings on the nature of the defendant's conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMROUNI KAREM nato il 23/10/1993 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Hamrouni Karem al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il sigliere estensore Il Presidente