Italian Court dismisses appeal on genericity grounds regarding minor offense and alternative fine penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding that the offense lacked minor gravity and the appropriateness of the alternative fine penalty. The court rejected these claims because the lower court had already established the objective minor nature of the act based on the high value involved, rendering the arguments unsuitable for re-evaluation in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic arguments regarding the minor nature of an offense or the suitability of an alternative fine are inadmissible when the lower court has already validly excluded the minor nature of the conduct based on the gravity of the behavior and the high value of the price.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RENZO ALFONSO nato a VASTO il 01/03/1991 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i due motivi dedotti in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per l'importo elevato del prezzo del reato con argomenti validi anche per escludere l'adeguatezza della pena pecuniaria prevista come alternativa a quella detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il C sigliere estensore Il Presidente