Cassation court dismisses appeal as generic regarding appellate court's factual findings on criminal charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Oscar Bachetti inadmissible due to its lack of specific motivation regarding the lower court's factual findings. The appellate court had already thoroughly addressed the criminal charge and the defendant's alibi based on his failure to answer the doorbell due to deafness, which are matters of fact not subject to re-evaluation on appeal. Consequently, the court rejected the generic arguments and ordered Bachetti to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specifically challenge the factual findings or legal reasoning of the appellate court, as such matters are not susceptible to re-evaluation in the court of cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHETTI OSCAR nato a ASCOLI PICENO il 30/11/1962 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Bachetti Oscar al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 20 gennaio 2025 Il Con liere estensore Il Presidente