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Ordinanza — n. 7612/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal suspension request as inadmissible due to proper notification and lack of absence declaration prerequisites.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal suspension request inadmissible because the defendant was properly notified and no statutory prerequisites for absence declaration existed. The defense argued they lost contact with the client but failed to prove specific search efforts or the client's awareness of the proceedings. The court ruled that absence declarations apply only to the first instance and do not cover appellants under current law, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 420 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The request to suspend proceedings due to absence is inadmissible when the defendant was properly notified and the specific statutory conditions for declaring absence have not been met.

Parole chiave

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absence declaration appeal suspension proper notification procedural inadmissibility legal representation procedimento in contumacia omissione di soccorso difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 420 bis c.p.p.
137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 604 co. 5-bis c.p.p.
Art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
Si deve ricordare che la dichiarazione di assenza è riferita al primo grado, non essendo prevista in base alla normativa vigente prima del 30 giugno 2024, ovvero fino alla proroga delle disposizioni sul rito emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art.
Art. 598-ter c.p.p.
420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l'imputato- appellato e non per l'imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art.
art. 420 bis c.p
137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art.
art. 598-ter c.p
420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l'imputato- appellato e non per l'imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMADAMORE ALESSANDRO nato a PORTO SAN GIORGIO il 14/06/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente per mancata sospensione del giudizio di appello in difetto dei presupposti previsti dall'art. 420 bis c.p.p. per la dichiarazione di assenza, è manifestamente infondato oltre che genericamente esposto. Si deve osservare che la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che ha genericamente addotto di avere perso i contatti con il proprio assistito, senza spiegare quali ricerche abbia eseguito e neppure evidenziare se l'imputato era comunque a conoscenza del processo nella fase del giudizio di primo grado.

Si deve ricordare che la dichiarazione di assenza è riferita al primo grado, non essendo prevista in base alla normativa vigente prima del 30 giugno 2024, ovvero fino alla proroga delle disposizioni sul rito emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, una nuova verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., introdotta per l'appello dal nuovo art. 598-ter c.p.p., con riferimento alle impugnazioni proposte dopo 11 luglio 2024, ma solamente per l'imputato- appellato e non per l'imputato-appellante che è, invece, sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis, ferma restando la rilevabilità della nullità della sentenza di primo grado ex art.604 co.5-bis c.p.p. Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Co liere estensore Il