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Ordinanza — n. 7611/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals as generic; facts and sentencing already clearly justified by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Di Rocco and Amabili inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The lower court had already thoroughly addressed the identification of the defendants, explained minor GPS timing discrepancies, and weighed the severity of the traffic offense against generic mitigating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals must be specific and detailed; generic criticisms of the lower court's factual findings or sentencing reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual findings sentencing reasoning procedural costs alibi polizia degli stranieri assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO OSVALDO nato a TERAMO il 13/10/1971 AMABILI BARBARA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 29/11/1971 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti Di Rocco e Amabili sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'identificazione dei due ricorrenti, richiamando in parte la sentenza di primo grado ed in parte fornendo ulteriori argomenti a supporto della ravvisata certa identificazione anche dell'Amabili (essendo noto agli agenti solo il Di Rocco) da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della estraneità della predetta ai fatti; ritenuto che le incongruenze sull'orario della brusca frenata segnalata dal GPS coincidente con il momento in cui l'Amabili scende dalla macchina e l'orario della telefonata che intercorre tra i due coniugi, sono senz'altro giustificabili per il disallineamento degli orologi interni ai due dispositivi, trattandosi di pochi minuti di differenza, a fronte del certo riconoscimento operato dagli agenti attraverso il raffronto della fotografia della ricorrente con le immagini estrapolate dalle videoriprese della stessa autovettura con a bordo la predetta imputata riferite oltre che al giorno del fatto anche ad altro giorno a conferma della certezza del riconoscimento; ritenuto, quanto ai restanti motivi, che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, rimarcando i numerosi precedenti penali e la gravità del fatto per l'elevato rischio provocato all'incolumità degli utenti della strada (cfr. pag. 6 della motivazione) in difetto di elementi positivi di valutazione; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 Il Co igliere esten