Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism exclusion as lower court's reasoning was logical and coherent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the appellate court had already logically assessed high danger indicators based on numerous prior convictions. The supreme court upheld this decision, ruling that the lower court's evaluation fell within its discretionary power and did not require cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The exclusion of recidivism is a matter of factual evaluation and judicial discretion; a cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and sufficiently motivated regarding the indicators of dangerousness.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism exclusion judicial discretion dangerousness indicators inadmissible appeal Cassation review recidiva nell'infrazione importanza del successo d'integrazione ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
32229/24 IANCU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
32229/24 IANCU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU VASILE ELVIS nato il 26/03/1997 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 32229/24 IANCU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando gli indici di pericolosità desunti dal numero elevato dei precedenti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0