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Ordinanza — n. 7606/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic regarding criminal conduct and inadmissible for re-litigating facts without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Romano Andrea inadmissible due to generic arguments regarding criminal conduct and procedural violations. The appellant criticized the lower court's reasoning on threats and sentencing but failed to provide specific factual reconstructions or effective comparisons with the first-instance judge's evaluations. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic criticisms of the lower court's motivation without specific factual reconstructions or effective comparison with the first-instance judge's evaluations.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal criminal conduct assessment procedural costs re-litigation of facts sentencing review Cassazione ordinanza minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5-6 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
Art. 8 d.l. 152/1991
416-bis.1, comma 3, cod. pen.
152/1991 (ora 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e sia con riferimento alla determinazione della pena (vedi pag.
art. 616 c.p
5-6 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANDREA nato a BRINDISI il 11/06/1986 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente Romano Andrea è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente la consegna di generi alimentari non ammessi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alle ragioni dell'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 152/1991 (ora 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e sia con riferimento alla determinazione della pena (vedi pag. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il Con iere estensore Il Pres