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Ordinanza — n. 7603/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific facts and generic excessiveness claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Scalini against the Rome Court of Appeal's conviction for Article 337 of the Penal Code inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the claim generic and lacking specific elements required for a merits review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if it lacks specific factual elements to support the claim of excessiveness, rendering it generic and outside the scope of admissible cassation review.

Parole chiave

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excessive sentencing inadmissible appeal generic claim Article 337 penal code procedural costs Cassa delle ammende lack of specific facts sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
32140/24 SCALINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
32140/24 SCALINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALINI GIANLUCA nato a ROMA il 11/09/2002 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 32140/24 SCALINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi utili all'accoglimento della stessa, ma asseritamente pretermessi dal giudice del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/