Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7600/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and insufficient gravity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Pagliuca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for violating cautionary limits and claimed non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as merely reiterative of the second-instance judgment and noted that the lower court had already provided a coherent, albeit brief, discretionary assessment of the crime's gravity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already addressed by the appellate court without presenting new grounds, and if the lower court's discretionary evaluation of the crime's gravity is present and consistent with established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of new arguments discretionary gravity assessment non-punishability threshold reiterative appeal grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
2 della sentenza); Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
2 della sentenza); Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA ANDREA nato a ROMA il 19/01/1995 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 32119/24 - PAGLIUCA Andrea OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che prospetta la mancanza del dolo, oltre a risultare meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

I giudici di merito, infatti, hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla luce della piena consapevolezza della violazione dei limiti derivanti dalla misura cautelare (cfr. p. 2 della sentenza); Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito in punto di gravità del fatto e che questa valutazione è presente nella sentenza impugnata, sia pure in forma sintetica, ed è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. p. 2);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso