Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and insufficient gravity assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Pagliuca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for violating cautionary limits and claimed non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as merely reiterative of the second-instance judgment and noted that the lower court had already provided a coherent, albeit brief, discretionary assessment of the crime's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already addressed by the appellate court without presenting new grounds, and if the lower court's discretionary evaluation of the crime's gravity is present and consistent with established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA ANDREA nato a ROMA il 19/01/1995 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 32119/24 - PAGLIUCA Andrea OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che prospetta la mancanza del dolo, oltre a risultare meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
I giudici di merito, infatti, hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla luce della piena consapevolezza della violazione dei limiti derivanti dalla misura cautelare (cfr. p. 2 della sentenza); Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito in punto di gravità del fatto e che questa valutazione è presente nella sentenza impugnata, sia pure in forma sintetica, ed è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. p. 2);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso