Criminal appeal dismissed as inadmissible for omitting non-punishment cause under Art. 131-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gamoudi Arbi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Code of Criminal Procedure, but the Court of Appeal had already logically and coherently addressed the lack of occasionality and the gravity of the offense based on prior criminal records. The Supreme Court ruled that since the lower court fully evaluated these substantive points, the appeal's claim fell outside the scope of admissible cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging the omission of a non-punishment cause is inadmissible if the court of appeal has already logically and coherently evaluated the factual elements and the gravity of the offense in its reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMOUDI ARBI nato a ROMA il 03/08/1994 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; > R.G.N. 32113/24 GAMOUDI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando la non occasionalità del fatto e la sua gravità in ragione dei precedenti penali (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2