Cassation appeal dismissed for reiterative grounds failing to adequately confront the lower court's factual and legal findings on criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated the appellate court's arguments without adequately confronting the contested judgment. The appellant claimed a lack of criminal intent regarding tax evasion, but the court found the lower court correctly established the facts of the suspect's location and full awareness of the violation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal ground that is merely reiterative of the appellate decision and fails to adequately confront the factual and legal elements of the contested judgment is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI GIAMMARCO nato a ROMA il 02/09/1995 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 32111/24 - GALLI Giammarco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico di motivo di ricorso - che deduce la mancanza di dolo in relazione all'evasione - è meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto (ritrovamento in un Comune diverso da quello dove il ricorrente era ristretto e distante dal policlinico di Roma oltre che dal luogo di domicilio coatto) e di diritto (piena consapevolezza della violazione) posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale del ricorrente, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2