Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of new arguments on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Cappadonna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of recidivism and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reiterated those raised in the second-instance judgment. The court determined that the facts regarding the modus operandi and the short interval since the prior crime justified the recidivism finding and rendered the mitigating circumstances unmerited, thus leaving no new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined in the judgment under appeal, as the court has adequately addressed the arguments regarding recidivism and mitigating circumstances based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPADONNA ALESSANDRO nato a CATANIA il 30/09/1995 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cappadonna Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano reiterativi delle doglianze formulata nell'atto di appello alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, rilevando che la modalità del fatto, commesso allo scopo di minacciare e ingiuriare la ex fidanzata e il breve lasso di tempo trascorso dal precedente reato danno conto della maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto, idonea a giustificare la contestata recidiva; elementi, questi, che per altro verso dimostrano l'immeritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Motivazione, sotto entrambi i profili, non illogica e dunque non sindacabile in questa sede; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso