Italian Court dismisses appeal on escape from home arrest, ruling particular leniency inapplicable due to high intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Magro's appeal inadmissible regarding the confirmation of his conviction for escape from home arrest. The appellant argued for particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly rejected this based on the high intensity of intent shown by being caught in a public urban center. The court affirmed that while particular leniency applies to escape cases, the specific circumstances here demonstrated sufficient offensiveness to exclude its application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cause for excluding punishability due to particular leniency is applicable to the crime of escape only if the concrete facts, after a joint evaluation of conduct, damage, and culpability, result in minimum offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRO GIOVANNI nato a AVOLA il 15/09/1968 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Magro Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso che il fatto di reato potesse rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando come a ciò ostasse l'intensità del dolo dimostrata dalla circostanza che il predetto è stato sorpreso nella pubblica via di un centro urbano con potenzialità estesa di contatti e piena libertà di movimento; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d