Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds and lack of new factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Campagna inadmissible, ordering him to pay court costs. Campagna argued that the lower court's confirmation of convictions for violent conduct and recidivism violated the law and lacked proper reasoning. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already addressed in the appellate judgment without presenting new factual elements or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such authority exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/02/1959 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati í motivi del ricorso di Campagna Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma delle condanne riportate dell'imputato, in tre distinti giudizi riuniti dinanzi alla Corte d'appello, per i reati di cui agli artt. 337, 336, 336 e 582-585 cod. pen. cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi di quelli contenuti nel gravame e ai quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta, sono manifestamente infondati;
Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601);
Rilevato che, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi, in due distinte occasioni (il 30 luglio e il 21 agosto 2018, data nella quale cagionava inoltre all'assistente Piacentino lesioni personali ferendolo al torace con una forbicina) durante la sua detenzione nella Casa Circondariale di Trapani, agli operatori della Polizia penitenziaria, motivando adeguatamente in ordine all'elemento psicologico delle relative fattispecie, in tal modo colmando anche il deficit motivazionale denunciato nell'atto di appello in ordine alla condanna in primo grado per il più risalente episodio contestato;
Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente argomentato anche in ordine alla configurabilità della condotta posta in essere in danno dell'ispettore Vultaggio il 31 agosto 2018 sub specie di minaccia aggravata (così diversamente qualificata dal Giudice di appello l'originaria contestazione di cui all'art. 336 cod. pen.), atteso che il predetto è stato minacciato, in assenza di alcun collegamento con un atto del proprio ufficio, dall'imputato con uno sgabello, condotta perfettamente integrante la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., ad integrare la quale non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Di Nardo, Rv. 268289 - 01);
Rilevato che manifestamente infondato risulta altresì il motivo - peraltro formulato in termini del tutto generici - relativo alla conferma della ritenuta recidiva; la Corte territoriale, infatti, dà atto (e tale dato non viene specificamente contrastato nel ricorso) che negli appelli presentati avverso le tre sentenze di condanna in primo grado l'imputato non aveva contestato l'esistenza della recidiva, ma si era limitato a chiedere che le attenuanti generiche venissero riconosciute come prevalenti, o almeno equivalenti, rispetto a detta aggravante soggettiva; la Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche "equivalenti alle recidive e alle contestate aggravanti con riferimento a tutti i reati ascritti" , mentre il giudizio di prevalenza è ex lege inibito - trattandosi di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d