Cassation court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding credibility and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged violations of law and defects in reasoning were manifestly unfounded. The appellant argued regarding the credibility of the victim and the denial of general mitigating circumstances, but the appellate court had already confirmed the reliability of the victim's statements and the appropriateness of the recidivism finding based on the defendant's continuous criminal conduct. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 387 bis; 612 comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning sufficiently addresses the credibility of the victim and the justification for recidivism based on continuous delictive behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle par.ti; esaminati i motivi del ricorso di Piampiano Mirco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermato la condanna di primo grado per i delitti di cui agli artt. 387 bis e 612 comma 2 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati;
Rilevato che la censura in merito all'attendibilità della persona offesa risulta consistere in doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo avere precisato che le dichiarazioni rese dalla predetta risultano intrinsecamente attendibili avendo peraltro la medesima correttamente ammesso di non riuscire a collocare con precisione nel tempo le singole condotte dell'imputato dal momento che gli episodi erano stati moltissimi e che si erano succeduti, in modo identico, con cadenza quasi giornaliera, ha poi precisato che dette dichiarazioni risultano confermate da quanto riferito dall'operante, maresciallo Mascellino, in relazione alle condotte illecite poste in essere dal ricorrente raffigurate nei video dal predetto operante visionati (e il cui contenuto è stato trasfuso in una relazione di servizio redatta in occasione della presentazione della querela);
Rilevato che manifestamente infondati sono anche i motivi - peraltro anch'essi connotati da genericità - relativi alla conferma della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche; la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la dosimetria della pena irrogata dal primo Giudice, in considerazione della personalità dell'imputato - gravato da plurimi precedenti, per reati posti in essere continuativamente nel tempo, di tal che si può ben ritenere che non abbia inteso ravvedersi - e della personalità del predetto, connotata da evidente capacità a delinquere, avendo posto in essere condotte delittuose certamente non occasionali o estemporanee; elementi pienamente giustificativi della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e che danno altresì conto della proporzionatezza e adeguatezza della pena inflitta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con conseguente impossibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio, disattendendosi anche con motivazione, implicita ma adeguata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01);
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a