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Ordinanza — n. 7586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing balance rather than statutory penalty limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Palumbo's appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing balance regarding generic mitigating circumstances. Palumbo argued that the first-instance court failed to grant mitigating factors under Article 62-bis of the Penal Code, which were not part of the parties' prior agreement. The Court ruled that such arguments concern proportional sentencing parameters rather than the legality of the penalty itself, rendering them inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.; Art. 62 bis, cod. pen.: Appeals challenging the balance of mitigating circumstances or the measurement of sentence reductions are inadmissible as they concern proportional sentencing rather than the legality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportional sentencing mitigating circumstances de plano dismissal code of criminal procedure motivi di cassazione attenuazione della pena rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 133, cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 62 bis, cod. pen.
Nella specie il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
Nella specie il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MARIO nato a AVELLINO il 29/06/2000 avverso la sentenza del 24/08/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOffito vv • a e udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Palumbo Mario; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c.

Bonfiglio, Rv. 276509 - 01). Nella specie il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; queste, però, non erano contemplate nell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla pena da irrogare, risultando dunque il motivo di ricorso del tutto estraneo ai vizi che possono rientrare nel perimetro di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso