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Ordinanza — n. 7580/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming failure to apply substitute penalties due to lack of prognostic elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Giovanna Indelicato inadmissible, rejecting her claim that substitute penalties were improperly omitted. The Court of Appeal had correctly assessed that no prognostic elements justified a request for substitution, citing the severity of the escape, the intensity of the intent, and the defendant's extensive criminal record. Consequently, the Court upheld the lower judgment, emphasizing that the appellate court's discretionary evaluation was adequately motivated and thus immune from further review.

Regesto Legislator

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Art. 53 ss. I.n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The court's discretionary judgment on substitute penalties, when adequately motivated, escapes the scope of the review of legality.

Parole chiave

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substitute penalties escape from detention prognostic elements discretionary power review of legality criminal record appellate judgment misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 ss. I.n. 689 del 1981
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO GIOVANNA nato a MAZARA DEL VALLO il 18/12/1980 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Indelicato Giovanna; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pene sostitutive ex art. 53 ss.

I.n. 689 del 1981 per la condanna dell'imputata per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito alla insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce dell'assenza di elementi prognostici indicativi di una ragionevole prognosi di astensione da ulteriori condotte delittuose, tenuto conto, da un lato, delle concrete modalità dell'evasione (accertata in ora notturna e protrattasi per oltre sei ore) e dell'intensità del dolo, dimostrata dalla durata della violazione, e, dall'altro lato, dei numerosi e gravi precedenti penali a carico (per furto, stupefacenti, ricettazione e invasione di terreni);

Rilevato che si tratta di motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co