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Ordinanza — n. 7579/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming mandatory recidivism exclusion was wrongly denied in drug cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Scuderi Massimo inadmissible, ruling his claim regarding the denial of mandatory recidivism exclusion was manifestly unfounded. The appellate court correctly noted Scuderi's prior convictions for drug offenses and illegal weapons possession, establishing a clear pattern of criminal propensity. The court affirmed that judges must verify such propensity to justify increased penalties and that choosing an abbreviated trial does not automatically exclude recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 5, cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The mandatory exclusion of recidivism requires a concrete judicial verification of the offender's increased propensity to commit crimes, and choosing an abbreviated trial does not constitute a valid ground for such exclusion.

Parole chiave

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mandatory recidivism exclusion drug offenses propensity abbreviated trial procedure penalty increase justification manifestly unfounded appeal recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 5, cod. pen.
In tal modo è stato dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale in materia che richiede che, anche in caso di recidiva obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato - mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod. pen
pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato - mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso
Sez. 2, n. 12364 del 21/01/2020, Brizzi
(Sez. 2, n. 12364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI MASSIMO nato a CATANIA il 05/03/1991 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Scuderi Massimo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari per la mancata esclusione della recidiva - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica e che ha richiamato quella conforme del Giudice di primo grado, ha rilevato come, prima dei fatti oggetto di contestazione (due episodi di evasione dagli arresti domiciliari), l'imputato aveva riportato diverse condanne per delitti in materia di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione, "che certamente denotano una maggiore proclività a delinquere e un'indole volta alla trasgressione delle leggi". In tal modo è stato dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale in materia che richiede che, anche in caso di recidiva obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., il Giudice debba operare una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01);

Rilevato, altresì, che l'esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione premiale della pena - altrimenti la medesima circostanza comporterebbe, irrazionalmente ed in contrasto con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato - mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 12364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034 - 01);

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la' condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.