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Ordinanza — n. 7578/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for evading home arrest, ruling duration and apologies irrelevant to crime establishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in confirming the conviction for evading home arrest. The appellant argued the brief duration of the violation and his apology to officers should mitigate the offense, but the court held that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of these factors. Furthermore, the court rejected the exclusion of particular leniency due to the appellant's prior criminal record and lack of evidence proving the incident was minor.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Any unauthorized departure from the place of home arrest constitutes the crime of evasion, rendering the duration of the violation, the distance traveled, and the offender's apologies legally irrelevant to the establishment of the offense.

Parole chiave

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evasion from home arrest particular leniency exclusion unauthorized departure violation duration irrelevance prior criminal record Cassazione ordinanza criminal procedure inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, PG in proc. Fedele, Rv. 252192 - 01
Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/10/1994 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Mistretta Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base di quanto riferito dagli operanti che hanno visto l'imputato - che si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione - stazionare in strada, davanti al portone della stessa, giudicando irrilevante la dedotta breve durata della violazione e la circostanza che l'imputato si fosse scusato con gli operanti per l'accaduto. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio in base al quale «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale» (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, PG in proc.

Fedele, Rv. 252192 - 01); Rilevato che inammissibile risulta il motivo con il quale si censura la esclusione della particolare tenuità del fatto. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato come a ciò ostasse, da un lato, la mancanza di prova in ordine alla durata dell'evasione (di tal che il fatto oggettivamente non poteva ritenersi di particolare tenuità) e, dall'altro lato, la dimostrata proclività dell'imputato a delinquere, dimostrata dai numerosi precedenti per diversi episodi di furto e per detenzione illecita di stupefacenti; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso;

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen