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Ordinanza — n. 7574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific comparison with appellate sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and failed to provide a reasoned comparison with the appellate judgment. The appellant argued the lower court relied on mere presumptions regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code, yet the appellate court had properly highlighted the defendant's concrete criminal history and prior convictions. Consequently, the court ruled that such vague criticisms do not allow the Supreme Court to assess the merits of the sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 391 ter cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A cassation appeal alleging violation of law or defects in reasoning must be specific and substantiated; generic complaints without a reasoned comparison to the contested judgment are inadmissible as they prevent the court from understanding the precise object of the criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal defects in reasoning Article 131 bis penal code specific comparison required sentencing reasoning review procedural inadmissibility ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 391 ter cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 391 ter cod. pen
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO CIRO nato a NAPOLI il 05/01/1972 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Tarantino Ciro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è espresso in modo del tutto generico e senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata, che non ha affatto fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato su mere presunzioni (come sostiene il ricorrente, nonostante nell'appello non si fosse formulata doglianza alcuna in ordine a detto profilo), ma ha adeguatamente evidenziato che le concrete modalità del fatto e i plurimi e gravi precedenti penali a carico (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso) ostavano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Il motivo dedotto, dunque, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della sentenza di appello, non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure. Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis