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Ordinanza — n. 7573/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding habitual theft, ruling prior convictions and pending trial establish the legal requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Basile's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize the minor nature of the offense. Although the appellate court acknowledged the crime's triviality, it correctly applied Article 131-bis of the Penal Code by noting Basile's two prior convictions for similar thefts and an ongoing third proceeding. The court affirmed that these facts legally constitute the habitual conduct required to preclude the application of the leniency provision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; The habitual nature of conduct under Article 131-bis is established by a plurality of offenses of the same kind, meaning at least two distinct from the current one, and a third such offense legally creates the seriality that bars the application of the leniency institution.

Parole chiave

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habitual theft Article 131-bis prior convictions seriality requirement leniency provision inadmissible appeal penal code concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Rilevato che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esiguità del fatto di reato, ha escluso la sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta, espressamente richiesto dall'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esiguità del fatto di reato, ha escluso la sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta, espressamente richiesto dall'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE MARCO nato a TORINO il 10/05/1968 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Basile Marco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato Basile alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta manifestamente infondato.

Rilevato che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'esiguità del fatto di reato, ha escluso la sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta, espressamente richiesto dall'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'imputato è stato condannato già due volte per reati della medesima indole di quello qui giudicato (furti, seppur risalenti nel tempo), rilevando altresì che sempre per la fattispecie di furto è in corso un ulteriore procedimento per il quale Basile ha ottenuto la messa alla prova, della quale non è noto l'esito; Rilevato che si tratta di motivazione non illogica e che non contrasta con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale il tenore letterale della disposizione "lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.

In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto" (sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Presidente