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Ordinanza — n. 7568/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory application of substitute penalties due to negative prognostic elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Niass Khadim's appeal inadmissible, rejecting his claim that the Court of Appeal failed to apply substitute penalties under Article 53 ss. of the 1981 Penal Code. The appellate court correctly affirmed that negative prognostic factors, including the defendant's untrustworthiness, long detention period, and criminal history, precluded substitution. The court ruled that the appellate judgment was adequately motivated and thus immune from further review under established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 53 ss. I.n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The court is bound to evaluate specific prognostic criteria when considering substitute penalties, and a well-motivated exercise of this discretionary power escapes judicial review.

Parole chiave

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substitute penalties probation conditions prognostic evaluation discretionary power judicial review immunity criminal history impact appellate motivation esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 53 ss. I.n. 689 del 1981
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASS KHADIM nato il 04/04/1982 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Niass Khadim udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pene sostitutive ex art. 53 ss.

I.n. 689 del 1981 per la condanna dell'imputato per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito alla insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce degli elementi prognostici tutti negativi in tal senso, tenuto conto della inaffidabilità del prevenuto che aveva violato le prescrizioni correlate alla detenzione domiciliare, del lungo periodo di detenzione da espiare per altra causa e dei numerosi precedenti penali, di crescente gravità, anche successivi al fatto in giudizio.

Motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d