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Ordinanza — n. 7565/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to specifically address the lower court's arguments. The appellant challenged an eight-month sentence based on recidivism and generic mitigating factors, arguing a violation of law and defective motivation. The court rejected this, noting the appellant did not provide a reasoned critique allowing the supreme court to assess the exercise of judicial discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal for violation of law or defective motivation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the arguments of the court of first instance, thereby preventing the supreme court from understanding the object of the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defective motivation judicial discretion recidivism sentencing commisurazione della pena minorile riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS ( CUI 013F9BX ) nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sanna Illias; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermata la condanna di primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure;

Rilevato che la Corte territoriale ha irrogato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, alla quale si è pervenuti partendo dal minimo edittale (un anno), in ragione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (ritenuta sussistente in ragione dei numerosi, e gravi, precedenti penali a carico, dimostrativi di particolare proclività a delinquere e di maggiore pericolosità sociale) ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de