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Ordinanza — n. 7563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to critique lower court reasoning on home detention evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Scatà Alessandro inadmissible because the grounds were too generic and failed to engage with the specific arguments of the Court of Appeal. The lower court confirmed the conviction for evading home detention by noting the defendant did not respond to officers checking his residence, a fact supported by established precedent. Consequently, the court rejected the appeal as it did not allow for a reasoned critique of the appellate judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal must specifically address the lower court's reasoning; generic complaints without engaging with the specific facts or arguments of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention evasion lack of specific grounds failure to critique reasoning procedural inadmissibility adeguamento della pena riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA' ALESSANDRO nato a RAGUSA il 23/03/1992 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Scatà Alessandro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque il ricorso idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure.

Invero, la Corte territoriale si è richiamata alla motivazione di quella di primo grado, nella quale si è dato atto che nelle tre occasioni per le quali è intervenuta condanna Scatà non rispondeva agli operanti che controllavano la sua presenza all'interno dell'abitazione ove era ristretto domiciliarmente; è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta agli operanti (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01);

Rilevato che anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è aspecifico, atteso che la pena base per l'episodio ritenuto più grave è stata determinata nel minimo della pena (anni uno di reclusione), diminuita di un terzo per le attenuanti generiche - ritenute prevalenti rispetto alla recidiva - e aumentata di soli quindici giorni per ciascuna delle altre due evasioni, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.