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Ordinanza — n. 7562/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for resistance to public officials, ruling physical struggle constitutes the crime regardless of outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for resistance to public officials. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of specific integration of the crime, but the court found this ground manifestly unfounded. The court ruled that physical struggle, such as pulling or kicking, inherently constitutes resistance regardless of whether the official's action was successfully impeded.

Regesto Legislator

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Art. 304 c.p.; It is a settled principle that for the crime of resistance to a public official, it is not necessary that the freedom of action of the official be concretely impeded, being sufficient that violence or threat is used to oppose the performance of an act of office or service, irrespective of the positive or negative outcome of such action and the actual occurrence of an obstacle to the performance of the indicated acts.

Parole chiave

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resistance to public officials crime of resistance violation of law inadmissible appeal physical struggle public official duty criminal conviction violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 304 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207
(ex multis, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPATO GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/11/1996 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Principato Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblici ufficiali - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata integrazione del reato contestato, è manifestamente infondato.

E' principio pacifico che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. (ex multis, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01). Nella specie la Corte di appello, con motivazione non illogica e »dunque insindacabile in questa sede, ha dato atto che l'imputato al fine di sottrarsi alla perquisizione personale "cercava di dimenarsi, strattonava e tirava calci colpendo più volte gli operanti".

Si tratta di condotta che esula chiaramente da una mera "resistenza passiva" non punibile, in quanto integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos