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Ordinanza — n. 7561/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied for prison escape attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances were improperly denied. The appellant argued for leniency based on health issues and detention conditions, but the appellate court found no factual basis for these factors given the violent conduct against prison officers. The Supreme Court affirmed that the lower court's factual assessment regarding mitigating circumstances is non-appealable unless contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance's judgment on generic mitigating circumstances is a factual finding that is non-appealable in terms of legality, provided it is not contradictory and accounts for the relevant elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prison escape attempt resistance to public officials factual assessment non-appealable violence against police officers allontanamento nonostante motivi di salute assenza di persecuzione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Nella specie, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
E' principio pacifico che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
E' principio pacifico che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
Nella specie, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARKAOUI AZIZ nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sharkaoui Aziz; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

E' principio pacifico che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Nella specie, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione dell'assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole (non assumendo rilievo le allegazioni relative allo stato di salute dell'imputato e al suo stato di detenzione) e in considerazione delle modalità della condotta violenta posta in essere nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria che erano intervenuti per impedirgli di fuggire dalla struttura sanitaria ove era stato condotto per alcuni esami medici;

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così