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Ordinanza — n. 7560/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for resisting a public official due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7560/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Pistis inadmissible, ruling that his legal arguments were manifestly unfounded. The appellant challenged the conviction for resisting a public official under Article 337 of the Penal Code, arguing regarding the lack of specific intent and the continuity of crimes. The court affirmed the lower court's finding that the defendant's violent and threatening conduct aimed to coerce officials, distinguishing it from mere insults or threats, and rejected claims regarding sentencing and crime continuity.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The specific intent required for resisting a public official is the conscious will to use violence or threats to oppose an official act, excluding indirect motives, and the crime is distinct from insult or threat when the aggression targets the office's activity rather than merely expressing volgarità.

Parole chiave

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resisting public official specific intent requirement continuity of crimes sentencing mitigation manifestly unfounded appeal altri reati istigazione e aiuto al suicidio circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini
Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti
Sez. 4, n. 16693 del 02/02/2005, Pg. in proc. Zullato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTIS ALESSIO nato a CAGLIARI il 18/10/1980 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Pistis Alessio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti (in particolare egli, dopo avere cagionato un incidente stradale mortale, ha pesantemente minacciato i pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'accaduto); condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è — come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01);

Rilevato che inammissibile risulta anche il motivo con il quale si eccepisce la mancanza dell'elemento psicologico del reato; invero, è pacifico che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (tra le molte, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01); Rilevato, che manifestamente infondato è altresì la doglianza relativa al rigetto della invocata continuazione tra il delitto di resistenza e quello di omicidio stradale; l'unicità del disegno criminoso non è infatti ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento (Sez. 4, n. 16693 del 02/02/2005, Pg. in proc.

Zullato, Rv. 231541 - 01) e nel caso di specie non risulta affatto che la condanna per l'omicidio stradale sia stata emessa con l'aggravante della "colpa con previsione"; Ritenuto, infine, che inammissibili risultano i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta; invero, la sentenza impugnata — con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede — ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. in ragione dei gravi precedenti a carico dell'imputato, mentre il lieve discostamento della pena rispetto al minimo edittale (mesi otto di reclusione, anziché sei) è adeguatamente giustificato alla luce sia della elevata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato che della condotta tenuta dal predetto che è arrivato al punto di proferire, alla presenza degli operanti, insulti di tenore razzista nei confronti della persona extracomunitaria che aveva poco prima investito e ucciso;

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas