Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not specifically referencing the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and failed to specifically reference the appealed judgment. The appellant argued for acquittal based on insufficient evidence, but this argument was not formulated in the second-instance appeal where only generic mitigating circumstances were requested. Consequently, the Court could not assess the criticism of the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are expressed in a generic manner without specific reference to the contested judgment, thereby preventing the Court from perceiving the exact object of the criticism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPOPOLO MASSIMO nato a TORINO il 13/06/1976 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Lopopolo Massimo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, oltre a non essere stato formulato nell'atto di appello (ove si chiedeva solo la concessione delle attenuanti generiche), è espresso in modo del tutto generico e senza alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata, invocandosi il "proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati"; esso, quindi, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello, non permettendo alla Corte di cassazione di percepire con esattezza l'oggetto delle censure.
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso